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Cosa sono i PIR?
I piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), sono una forma di investimento introdotta in Italia dalla L.n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017), con lo scopo di favorire la crescita del sistema imprenditoriale italiano delle piccole e medie imprese attraverso la previsione di un regime fiscale agevolato.
Quali sono i vantaggi fiscali dei PIR?
I vantaggi fiscali, per questa tipologia di investimento, consistono nell’esenzione da imposte dei redditi di capitale, dei redditi diversi, dei capital gains oltre che da imposte di donazione e successione.
Quali requisiti devono possedere i PIR?
I requisiti che i PIR devono avere per usufruire del regime fiscale agevolativo, sono i seguenti:
- sottoscrizione da persone fisiche residenti in Italia
- limiti di entità massima determinati (plafond)
- idoneità ad accogliere talune attività finanziarie (investimenti qualificati)
- detenzione per un determinato periodo di tempo (holding period) – con il rispetto di taluni vincoli di composizione degli investimenti e di limiti di concentrazione.
Qual è il ruolo della fiduciaria per i PIR?
È possibile costituire un PIR anche attraverso un rapporto di custodia o amministrazione tra cui rientrano anche quelli di amministrazione fiduciaria, con o senza intestazione, delle attività finanziarie conferite.
In particolare, alla luce delle considerazioni svolte dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate, la costituzione del PIR in caso di amministrazione fiduciaria può essere effettuata o direttamente dalla società fiduciaria, che provvede alla gestione fiscale del piano, o da altro intermediario abilitato ad applicare il regime del risparmio amministrato; in tale ultimo caso, la società fiduciaria si limita a divenire intestataria del PIR e dichiara, sotto la propria responsabilità, che il fiduciante per conto del quale è effettuato l’investimento possiede tutti i requisiti per usufruire del regime PIR e che tutte le condizioni sono rispettate.
AF Società di amministrazione fiduciaria può rivestire un ruolo fondamentale nella gestione di un dossier PIR essendo, di norma, più versatile della banca o di altri intermediari finanziari.
Un campo di applicazione rilevante può consistere nell’amministrazione di dossier PIR «fai da te» attraverso i quali vengono fatti investimenti diretti anziché fare investimenti indiretti in OICR o polizze PIR compliant.
Il dossier PIR «fai da te» ha il vantaggio di consentire modificazioni del portafoglio, nel rispetto dei vincoli d’investimento e dei limiti di concentrazione e liquidità previsti dalla norma.
Inoltre, nel caso in cui l’investitore detenga più PIR alternativi presso diversi intermediari, la fiduciaria può agevolare il monitoraggio dei plafond d’investimento (limiti quantitativi d’investimento).
Per completezza si segnala la L. n. 191/2023, di “Conversione in legge del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi, che con l’articolo 8-quinquies – “Disposizioni in materia di piani di risparmio” stabilisce che:
- l’unicità dei PIR c.d. “ordinari” può essere superata attraverso la costituzione di ulteriori piani presso il medesimo intermediario. In altri termini, il principio di unicità dei PIR si supera solo in presenza di piani costituiti presso lo stesso intermediario, fermi restando i limiti di 40.000 e 200.000 euro annuali di investimento;
- l’unicità dei PIR c.d. “alternativi” viene superata consentendo a ciascuna persona fisica di essere titolare di più piani anche con intermediari finanziari diversi, mantenendo i limiti di 300.000 euro annui e di 1.500.000 euro complessivi.