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Accesso con limiti al Registro dei titolari effettivi

La Corte di Giustizia UE con sentenza 22.11.2022 n. C-37/20 e C-601/20 – relativa al diritto lussemburghese – ha dichiarato illegittimo per contrasto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispetto della vita privata e protezione dei dati personali) l’art. 30, comma 5 della Direttiva UE 849/2015, come modificato nel 2018, nella parte in cui prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel territorio degli Stati membri siano accessibili in ogni caso al pubblico.

 

Le leggi nazionali dovranno quindi prevedere un accesso con limiti al Registro dei titolari effettivi, subordinandone l’accesso alla dimostrazione di un legittimo interesse da parte del soggetto privato che ne fa domanda.

 

Per quanto concerne l’Italia, in cui il Registro dei titolari effettivi non è ancora operativo, in attesa che il MISE ne attesti il funzionamento con apposito provvedimento da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, potrebbe quindi essere riconsiderata la disposizione che consente l’accesso al pubblico incondizionato per i dati relativi ai titolari effettivi di società di capitali e di persone giuridiche private dotate di personalità giuridica, quali associazioni riconosciute e fondazioni, nonché di ETS dotati di personalità giuridica (art. 21, comma 2, DLgs. 231/2007).

 

Appare invece più in linea con il diritto europeo la disciplina dei dati relativi ai titolari effettivi di trust e istituti affini, in cui è richiesto che il soggetto privato, per accedere al Registro, dimostri l’esigenza di curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (art. 21, comma 4, DLgs. 231/2007).

 

Il diritto europeo preserva, dunque, la funzione di riservatezza che caratterizza il mandato fiduciario e il trust, salvo il caso in cui tali strumenti siano utilizzati dal titolare effettivo per perseguire scopi illeciti o in frode al creditore.

DATA DI PUBBLICAZIONE

30.11.2022